Le FAQ derivanti da quesiti giunti in sede
Molti Colleghi ci pongono delle domande alle quali rispondiamo invitando a
considerare che tutto e' molto fluido fuorche' la Legge che viceversa e'
granitica e molto ben strutturata.
La FIMMG Lazio ricorda che con il Decreto Legislativo 150/09, noto come
Decreto Brunetta, reiterato nel Decreto del Ministero della Salute del 26
febbraio 2010, concernente la definizione delle modalità tecniche per la
predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, il Governo ha
riordinato la materia legislativa riguardante la certificazione di malattia.
Le norme cosi’ emanate dal Governo, in vigore dal 3 aprile 2010, inaspriscono in
modo sproporzionato le sanzioni (radiazione automatica dall’Albo, perdita della
convenzione, carcere e pene pecuniarie) a carico del medico qualora quest’ultimo
rilasci certificazioni che attestino dati clinici non direttamente constatabili
né oggettivamente documentati.
La circolare del Ministro Brunetta, la numero 5 del 28 Aprile 2010, e' poi
intervenuta in parte per chiarire tale frase sui dati clinici non direttamente
constatati ne' oggettivamente documentati. Infatti vi si afferma che
nell'applicazione della norma e' rilevante la circostanza che i dati clinici
siano desunti o meno dalla visita. E' la visita che consente di formulare
diagnosi e prognosi anche per presunzione di "dati riscontrati o semplicemente
acquisiti" e che caratterizza gli aspetti sanzionatori. Infatti le sanzioni
ricorreranno qualora il Medico certifichi o attesti dati clinici NON desunti da
visita. Tale interpretazione del Decreto e' stata condivisa tra Ministero e
FNOMCeO come da comunicati del 26 Marzo e 13 Aprile.
La circolare nulla cambia per le sanzioni legate al mancato invio telematico.
Le sanzioni, previste dall’ormai “famigerata” legge Brunetta (per la precisione,
D.Lgs n. 150/2009 pubblicato in G.U. Serie generale - n. 254, in vigore dal 15
dicembre 2009), pienamente operativa almeno in punto di diritto, a carico dei
medici certificatori, giungono a punirli con 1 - 5 anni di carcere in aggiunta
alla sanzione pecuniaria e, come provvedimento accessorio, con la perdita del
posto di lavoro o della convenzione e finanche con la radiazione dall’Albo
professionale, costituendo l’elemento finale di un percorso che in realtà inizia
da lontano e sul quale abbiamo sempre esposto le varie tappe in modo il più
possibile obiettivo.
Tali sanzioni saranno applicate solo dopo il previsto collaudo.
E' da sottolineare la piena vigenza della nuova normativa, che prescinde
dall’inizio e dalla successiva messa a regime dell’invio telematico del
certificato e la cui pratica attuazione è solo devoluta ad iniziative di terzi
interessati: non c’è quindi al momento un differimento in qualche modo sancito
da atti formali, ma semplicemente quella fisiologica “inerzia” che accompagna
ogni emanazione di una nuova normativa e che presto o tardi viene superata.
Negli Allegati:
- le FAQ sulla certificazione on line
- Un documento del Senato che riporta la discussione in Commissione Igiene
e Sanita circa le sanzioni previste per i Medici.
A cura di FIMMG LAZIO
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