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21-5-2010 FORUM PA INTERVISTE PER LA CETIFICAZIONE INPS E PATIENT SUMMARY
11/5/2010 SERATA DEDICATA ALLA DELIBERA SULLA PRESCRIZIONE
SERATA SULLA PREVIDENZA
LA SERATA DEL 27 APRILE ALLA FIMMG ROMA SULLA TELEMATICA IN MEDICINA
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spacer.gif   News: PRECISAZIONI SULLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
Inviato da: 6 di Mercoledì, 07 Luglio 2010 - 11:08 PM
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News Lazio Le FAQ derivanti da quesiti giunti in sede

Molti Colleghi ci pongono delle domande alle quali rispondiamo invitando a considerare che tutto e' molto fluido fuorche' la Legge che viceversa e' granitica e molto ben strutturata.

La FIMMG Lazio ricorda  che con il Decreto Legislativo 150/09, noto come Decreto Brunetta, reiterato nel Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010, concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, il Governo ha riordinato la materia legislativa riguardante la certificazione di malattia.
Le norme cosi’ emanate dal Governo, in vigore dal 3 aprile 2010, inaspriscono in modo sproporzionato le sanzioni (radiazione automatica dall’Albo, perdita della convenzione, carcere e pene pecuniarie) a carico del medico qualora quest’ultimo rilasci certificazioni che attestino dati clinici non direttamente constatabili né oggettivamente documentati.

La circolare del Ministro Brunetta, la numero 5 del 28 Aprile 2010, e' poi intervenuta in parte per chiarire tale frase sui dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. Infatti vi si afferma che nell'applicazione della norma e' rilevante la circostanza che i dati clinici siano desunti o meno dalla visita. E' la visita che consente di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione di "dati riscontrati o semplicemente acquisiti" e che caratterizza gli aspetti sanzionatori. Infatti le sanzioni ricorreranno qualora il Medico certifichi o attesti dati clinici NON desunti da visita. Tale interpretazione del Decreto e' stata condivisa tra Ministero e FNOMCeO come da comunicati del 26 Marzo e 13 Aprile.
La circolare nulla cambia per le sanzioni legate al mancato invio telematico.

Le sanzioni, previste dall’ormai “famigerata” legge Brunetta (per la precisione, D.Lgs n. 150/2009 pubblicato in G.U. Serie generale - n. 254, in vigore dal 15 dicembre 2009), pienamente operativa almeno in punto di diritto, a carico dei medici certificatori, giungono a punirli con 1 - 5 anni di carcere in aggiunta alla sanzione pecuniaria e, come provvedimento accessorio, con la perdita del posto di lavoro o della convenzione e finanche con la radiazione dall’Albo professionale, costituendo l’elemento finale di un percorso che in realtà inizia da lontano e sul quale abbiamo sempre esposto le varie tappe in modo il più possibile obiettivo.
Tali sanzioni saranno applicate solo dopo il previsto collaudo.

E' da sottolineare la piena vigenza della nuova normativa, che prescinde dall’inizio e dalla successiva messa a regime dell’invio telematico del certificato e la cui pratica attuazione è solo devoluta ad iniziative di terzi interessati: non c’è quindi al momento un differimento in qualche modo sancito da atti formali, ma semplicemente quella fisiologica “inerzia” che accompagna ogni emanazione di una nuova normativa e che presto o tardi viene superata.

Negli Allegati:

  • le FAQ sulla certificazione on line
  • Un documento del Senato che riporta la discussione in Commissione Igiene e Sanita circa le sanzioni previste per i Medici.

    A cura di FIMMG LAZIO

 
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  IL DOCUMENTO DEL SENATO CON La discussione sulle SANZIONI PER I MEDICI
  LE FAQ SULLA CERTIFICAZIONE INPS TELEMATICA
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